Art. 1

In vigore dal 29 apr 2016
1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: tonniere con reti a circuizione Spagna 3 unità Francia 1 unità 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate a titolo del protocollo, come previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è stabilito a 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione richiede tale conferma.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2016/777 | Portale Normativo