Art. 1

In vigore dal 29 apr 2016
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato: 1) all', il punto 6) è sostituito dal seguente: «6) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, effettive o potenziali, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi, tra cui le imbarcazioni, comprese le navi.»; 2) l' è sostituito dal seguente: « 1.   Sono vietati: a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, dei beni e delle tecnologie, compresi i software, elencati negli allegati I, I bis e I ter, anche non originari dell'Unione, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord, o per l'uso in tale paese; b) la vendita, la fornitura, l'esportazione o il trasferimento di carburante per aerei elencato nell'allegato I sexies alla Corea del Nord o il trasporto alla Corea del Nord di carburante per aerei a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, anche non originario del territorio degli Stati membri; c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b). 2.   L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*1). L'allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici. L'allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici. L'allegato I sexies comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   È vietato acquistare, importare o trasportare i beni e le tecnologie elencati negli allegati I, I bis e I ter dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano originari o meno di tale paese. 4.   Sono vietati: a) l'acquisto, l'importazione o il trasferimento o il trasporto a bordo di navi o aeromobili battenti bandiera di uno Stato membro di oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato I quater o carbone, ferro e minerale di ferro elencati nell'allegato I quinquies, dalla Corea del Nord; b) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alla lettera a). L'allegato I quater comprende oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare di cui alla lettera a). L'allegato I quinquies comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui alla lettera a). 5.   In deroga al paragrafo 4, lettera a), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare: a) l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di carbone, purché l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II abbia accertato, in base a informazioni credibili, che la spedizione non proveniva dalla Corea del Nord ed è stata trasportata attraverso la Corea del Nord solo per essere esportata dal porto di Rajin (Rason), purché lo Stato membro interessato abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni di queste operazioni, e purché le operazioni non siano collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento; o b) le operazioni per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento. 6.   Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica in caso di vendita o fornitura di carburante per aerei ad aeromobili civili per il trasporto di passeggeri al di fuori della Corea del Nord esclusivamente per il consumo durante il volo verso la Corea del Nord e il ritorno all'aeroporto di provenienza. 7.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di un prodotto, purché lo Stato membro in questione abbia ottenuto eccezionalmente, caso per caso, l'approvazione preliminare del comitato per le sanzioni del trasferimento di questi prodotti nella Corea del Nord al fine di coprire necessità umanitarie fondamentali verificate e secondo modalità specificate per l'effettivo monitoraggio della consegna e dell'uso. 8.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 5 o 7. (*1)  Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).»;" 3) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 2 bis 1.   Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, direttamente o indirettamente, alla Corea del Nord di qualsiasi prodotto, a eccezione di cibo o medicine, se l'esportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che: a) il prodotto è destinato, direttamente o indirettamente, alle forze armate della Corea del Nord; o b) l'esportazione del prodotto potrebbe sostenere o rafforzare le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla Corea del Nord. 2.   È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Corea del Nord prodotti di cui al paragrafo 1 se l'importatore o il trasportatore sa o ha fondati motivi di ritenere che sussiste il motivo di cui alla lettera a) o b) di detto paragrafo. 3.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di un prodotto alla Corea del Nord o l'acquisto, l'importazione o il trasporto di un prodotto dalla Corea del Nord, qualora: a) il prodotto non sia collegato alla produzione, allo sviluppo, alla manutenzione o all'uso di materiali di armamento oppure allo sviluppo o al mantenimento di personale militare, e l'autorità competente abbia accertato che il prodotto non contribuirebbe direttamente allo sviluppo delle capacità operative delle forze armate della Corea del Nord o a esportazioni che sostengono o rafforzano le capacità operative delle forze armate di uno Stato diverso dalla Corea del Nord; b) il comitato per le sanzioni abbia stabilito, caso per caso, che una vendita, una fornitura o un trasferimento specifici non sarebbero in contrasto con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o c) l'autorità competente dello Stato membro abbia accertato che tale attività è destinata esclusivamente a scopi umanitari o di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone, entità od organismi della Corea del Nord per generare introiti, e non è collegata ad attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a condizione che lo Stato membro abbia informato preventivamente il comitato per le sanzioni di tale accertamento nonché delle misure adottate per evitare lo sviamento del prodotto per scopi vietati. 4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alla sua intenzione di concedere un'autorizzazione a norma del presente articolo almeno una settimana prima di concedere l'autorizzazione.»; 4) all'articolo 3 bis, i paragrafi da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone di libero scambio, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche nelle seguenti circostanze: a) il carico proviene dalla Corea del Nord; b) il carico è diretto in Corea del Nord; c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o entità da essi possedute o controllate, hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico; d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato IV hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico; e) il carico è trasportato su navi battenti bandiera della Corea del Nord o aeromobili immatricolati nella Corea del Nord, oppure su una nave o un aeromobile che sono privi di nazionalità. 4.   Il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti e i porti marittimi e che non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 3, può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze: a) il carico proviene dalla Corea del Nord; b) il carico è diretto in Corea del Nord; c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico. 5.   I paragrafi 3 e 4 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963. 6.   È vietato dare accesso a porti nel territorio dell'Unione: a) per qualsiasi nave, se vi sono fondati motivi di ritenere che sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o un'entità elencata nell'allegato IV; b) per qualsiasi nave, se vi sono fondati motivi di ritenere che contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; c) per qualsiasi nave che abbia rifiutato un'ispezione autorizzata dal suo Stato di bandiera o d'immatricolazione e d) per qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord o priva di nazionalità che abbia rifiutato un'ispezione. Il divieto di cui al primo comma non si applica: a) in caso di emergenza; b) se la nave arriva nel porto ai fini dell'ispezione; o c) se la nave sta tornando al porto di provenienza. 7.   È negata a qualsiasi aeromobile l'autorizzazione di decollo, atterraggio o sorvolo del territorio dell'Unione se vi sono fondati motivi di ritenere che l'aeromobile contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il divieto di cui al primo comma non si applica: a) se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione; b) in caso di atterraggio di emergenza. 8.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 6, primo comma, l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che questo è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; 5) all'articolo 5 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1 bis.   Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato: a) aprire un conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2; b) aprire un conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2; c) aprire uffici di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata nella Corea del Nord; d) costituire un'impresa comune con o acquisire un diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2. 1 ter.   In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1 bis, lettere b) e d), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare operazioni previa approvazione del comitato per le sanzioni. 1 quater.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 ter. 1 quinquies.   Gli enti finanziari e creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 devono, entro il 31 maggio 2016: a) chiudere qualsiasi conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o presso qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2; b) chiudere qualsiasi conto di corrispondenza con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2; c) chiudere gli uffici di rappresentanza, succursali e controllate in Corea del Nord; d) chiudere le imprese comuni con un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o con qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2; e) rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o in qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2. 1 sexies.   Gli obblighi di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), si applicano nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II abbia accertato, in base a informazioni attendibili, che le attività di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), potrebbero contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento, e che tale accertamento sia stato comunicato all'ente finanziario o creditizio in questione. Qualora un ente finanziario o creditizio che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 sospetti che le attività di cui al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), alle quali partecipa potrebbero contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento, informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro delle attività e delle ragioni per le quali sospetta che possano contribuire a tali attività. 1 septies.   In deroga al paragrafo 1 quinquies, lettere a) e c), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti bancari a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia approvato preventivamente, caso per caso, le attività o le operazioni in quanto necessarie per la prestazione di assistenza umanitaria, per le attività delle missioni diplomatiche nella Corea del Nord conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, per le attività delle Nazioni Unite o delle loro agenzie specializzate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 1 octies.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 septies.»; 6) all'articolo 5 bis, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera: «e) gestire o agevolare la gestione di un ufficio di rappresentanza, una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede nella Corea del Nord o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2;»; 7) all'articolo 6, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «6.   È vietato fornire fondi o risorse economiche a persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord, al Partito dei lavoratori della Corea, a persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione oppure a entità da essi possedute o controllate, se è stato accertato che tali persone, entità o organismi sono associate a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 7.   Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica se i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche sono necessari per svolgere le attività delle missioni della Corea del Nord presso le Nazioni Unite, le loro agenzie specializzate e le organizzazioni collegate o per altre missioni diplomatiche e consolari della Corea del Nord, oppure se l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II ha ottenuto, caso per caso, l'approvazione del comitato per le sanzioni in quanto i fondi, le attività finanziarie o le risorse economiche sono necessari per l'assistenza umanitaria, per la denuclearizzazione o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; 8) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 bis È vietato partecipare, direttamente o indirettamente, a imprese comuni o a qualsiasi altro accordo commerciale con entità elencate nell'allegato IV e con persone o entità che agiscano per loro conto o sotto la loro direzione.»; 9) è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 ter È vietato fornire sostegno finanziario agli scambi commerciali con la Corea del Nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone o entità coinvolte in detti scambi se il sostegno finanziario potrebbe contribuire a programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»; 10) l'articolo 11 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 11 ter 1.   È vietato: a) concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla Corea del Nord, alle persone o entità elencate nell'allegato IV, a qualsiasi altra entità della Corea del Nord, a qualsiasi altra persona o entità che hanno contribuito a violare le disposizioni delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate; b) possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord; c) registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord o da suoi cittadini o cancellata dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 19 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 2.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio possono essere autorizzati dall'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II se lo Stato membro ha notificato preventivamente, caso per caso, al comitato per le sanzioni e ha fornito a quest'ultimo le informazioni che dimostrano che le attività sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, e sono state fornite informazioni sulle misure adottate per evitare che le attività in questione contribuiscano a violare le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 3.   In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il possesso, la concessione in leasing, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave posseduta, gestita o dotata di equipaggio dalla Corea del Nord o da suoi cittadini, possono essere autorizzati se l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II ha fornito preventivamente, caso per caso, al comitato per le sanzioni informazioni dettagliate sulle attività, compresi i nomi delle persone ed entità coinvolte, informazioni atte a dimostrare che tali attività sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, e informazioni sulle misure adottate per evitare che le attività in questione contribuiscano a violare le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 4.   Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2 e 3.»; 11) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera: «f) modificare gli allegati I quater, I quinquies e I sexies in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o alle decisioni adottate in merito a detti allegati nella decisione 2013/183/PESC del Consiglio.»; 12) è inserito il seguente articolo: «Articolo 13 bis È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.»; 13) l'allegato III del regolamento (CE) n. 329/2007 è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento. 14) gli allegati I, II e III del presente regolamento sono aggiunti al regolamento (CE) n. 329/2007 rispettivamente come allegati I quater, I quinquies e I sexies.
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