Art. 1

Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008

In vigore dal 29 apr 2016
Modifica del regolamento (CE) n. 889/2008 Il regolamento (CE) n. 889/2008 è così modificato: (1) l'articolo 6 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 6 bis Campo di applicazione Il presente capo definisce norme di produzione dettagliate per le alghe marine. Ai fini del presente capo, il termine «alghe marine» comprende le alghe marine pluricellulari, il fitoplancton e le microalghe.». (2) All'articolo 25 sexies, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   La percentuale massima di novellame non biologico introdotto nell'allevamento è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.». (3) All'articolo 25 sexdecies, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Tuttavia, la percentuale massima di seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non biologici che può essere introdotta nelle unità di produzione biologica è pari all'80 % entro il 31 dicembre 2011, al 50 % entro il 31 dicembre 2014 e allo 0 % entro il 31 dicembre 2016.». (4) All'articolo 29 quinquies, paragrafo 4, la data del «1o agosto 2015» è sostituita dal «1o agosto 2018». (5) All'articolo 47, il primo comma è modificato come segue: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che il rispettivo periodo di conversione sia applicato agli animali non biologici;»; b) è aggiunta la seguente lettera f): «f) in caso di elevata mortalità degli animali d'acquacoltura dovuta alle circostanze elencate all'articolo 57, paragrafo 1, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), il rinnovo o la ricostituzione dello stock di acquacoltura con animali di acquacoltura non biologici, quando non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico e a condizione che almeno gli ultimi due terzi del ciclo di produzione si svolgano in regime di produzione biologica. (*1)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).»." (6) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento. (7) L'allegato VI è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento. (8) L'allegato VIII è modificato in conformità all'allegato III del presente regolamento.
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