Art. 1
In vigore dal 28 apr 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
nel caso di modifiche relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013.».
2)
L'articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
1. Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 fanno riferimento a unità di bestiame adulto, si applicano i tassi di conversione per le varie categorie di animali in unità di bestiame adulto di cui all'allegato II.
2. Se gli impegni di cui agli articoli 28, 29 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono espressi in unità diverse da quelle di cui all'allegato II dello stesso regolamento, gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati gli importi massimi annui ammissibili al sostegno del FEASR indicati nello stesso allegato.
3. Ad eccezione dei pagamenti per gli impegni riguardanti l'allevamento di razze autoctone minacciate di abbandono, di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti di cui agli articoli 28, 29 e 34 del suddetto regolamento non possono essere concessi per unità di bestiame adulto.»
(3)
L'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
(4)
L'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
(5)
L'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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