Art. 87

Trattamento del numero di identificazione nazionale

In vigore dal 27 apr 2016
Trattamento del numero di identificazione nazionale Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identificazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale. In tal caso, il numero di identificazione nazionale o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente al presente regolamento.
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Art. 87 Regolamento (UE) 2016/679 — Trattamento del numero di identificazione nazionale | Portale Normativo