Art. 53

Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo

In vigore dal 27 apr 2016
Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo 1.   Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una procedura trasparente: — dal rispettivo parlamento; — dal rispettivo governo; — dal rispettivo capo di Stato; oppure — da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro. 2.   Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri. 3.   Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato. 4.   Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
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