Art. 31

Cooperazione con l'autorità di controllo

In vigore dal 27 apr 2016
Cooperazione con l'autorità di controllo Il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il loro rappresentante cooperano, su richiesta, con l'autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti.
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Art. 31 Regolamento (UE) 2016/679 — Cooperazione con l'autorità di controllo | Portale Normativo