Art. 1

In vigore dal 21 apr 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione è modificato come segue: 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 L'assegnazione dei contingenti tariffari avviene in base ai seguenti criteri, in funzione della data di presentazione della domanda da parte dell'importatore: a) per le domande presentate entro il 31 maggio di ogni anno (nel seguito «prima parte del periodo contingentale»), la Commissione assegna i contingenti tariffari secondo le categorie di importatori «tradizionali» o «nuovi», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del protocollo; nonché b) per le domande presentate a partire dal 1o giugno (nel seguito «seconda parte del periodo contingentale»), la Commissione assegna i quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti degli Stati membri (nel seguito «autorità di rilascio») informano la Commissione delle domande presentate dai singoli importatori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del protocollo.»; 2) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il massimale per ciascun gruppo di prodotti di un importatore tradizionale applicabile nel periodo contingentale successivo (“periodo contingentale n + 1”) è calcolato in base alla media delle importazioni del gruppo di prodotti interessati effettivamente realizzate da tale importatore nei due periodi contingentali precedenti l'anno di calcolo di tale massimale, sulla base della seguente formula: Ci = T * (Īi/ΣĪi) in cui: “Ci ” rappresenta il massimale per il gruppo di prodotti in questione (pino o abete rosso) per l'importatore i durante il periodo contingentale n + 1; “T” rappresenta il contingente disponibile per gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione nell'anno di calcolo del massimale (“periodo contingentale n”); “Īi ” rappresenta la media delle importazioni effettuate dall'importatore tradizionale i per il gruppo di prodotti in questione nei due periodi contingentali precedenti il calcolo (“periodo contingentale n – 2” e “periodo contingentale n – 1”), secondo la seguente formula: [(importazioni effettive dell'importatore i nel periodo contingentale n – 2) + (importazioni effettive dell'importatore i nel periodo contingentale n – 1)]/2 “ΣĪi ” rappresenta la somma delle importazioni medie Īi di tutti gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione.»; 3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1.   Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingentale successivo conformemente al metodo di cui all'articolo 6, paragrafo 2. Se il massimale calcolato applicabile a un importatore tradizionale per un dato gruppo di prodotti è superiore a 0 %, ma inferiore al massimo dell'1,5 % del contingente tariffario concesso ai nuovi importatori a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, il massimale dell'importatore tradizionale in questione è fissato a un livello dell'1,5 % del contingente tariffario per il rispettivo gruppo di prodotti. 2.   Le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo del periodo contingentale n, informazioni sulle importazioni effettive dei prodotti interessati nel periodo contingentale n – 1 loro notificate conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. Tali informazioni sono presentate in un quadro sinottico in formato elettronico, conformemente al sistema informatico stabilito dalla Commissione. 3.   Entro il 30 aprile del periodo contingentale n, la Commissione informa le autorità di rilascio dei massimali risultanti dai calcoli effettuati conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 7, paragrafo 1.»; 4) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre, l'importatore comunica all'autorità dello Stato membro che gli ha rilasciato l'autorizzazione contingentata il quantitativo delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate nell'Unione europea nel corso degli ultimi tre mesi. A tale scopo l'importatore trasmette all'autorità di rilascio copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto. Le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre, un quadro sinottico delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate nell'Unione europea nel corso degli ultimi tre mesi, notificate loro dagli importatori.»; 5) gli articoli 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 12 1.   Se l'autorizzazione contingentata non è utilizzata entro sei mesi dal suo rilascio, l'importatore conferma all'autorità di rilascio l'intenzione di utilizzarla entro la fine del periodo contingentale oppure restituisce l'autorizzazione contingentata all'autorità di rilascio pertinente. Qualora non sia in grado di recuperare le autorizzazioni contingentate inutilizzate dalle autorità della Federazione russa, l'importatore può presentare invece all'autorità di rilascio una corrispondente dichiarazione giurata nella forma stabilita nell'allegato IV, attestante la sua incapacità di recuperare l'autorizzazione contingentata inutilizzata nonostante i suoi sforzi. In ogni caso, entro la fine del periodo contingentale n, l'importatore restituisce tutte le autorizzazioni contingentate inutilizzate o presenta, se del caso, una o più corrispondenti dichiarazioni giurate usando il formulario di cui all'allegato IV. Se l'autorizzazione contingentata è stata rilasciata prima dell'inizio del periodo contingentale ai sensi dell'articolo 4 del protocollo, i sei mesi decorrono dal 1o gennaio dell'anno corrispondente al periodo contingentale. 2.   Se un importatore restituisce un'autorizzazione contingentata o presenta una dichiarazione giurata, l'autorità di rilascio ne informa immediatamente la Commissione in conformità al paragrafo 1. Il saldo dei massimali degli importatori tradizionali disponibili per il gruppo di prodotti interessati è modificato in funzione del quantitativo corrispondente. Articolo 13 1.   Se le importazioni effettivamente realizzate da un importatore tradizionale di prodotti interessati nel periodo contingentale n – 1 sono inferiori al 75 % dei quantitativi coperti da tutte le autorizzazioni contingentate per un gruppo di prodotti concesse a tale importatore nel corso dello stesso periodo contingentale, i massimali di importazione di tale importatore per il gruppo di prodotti in questione nel periodo contingentale n + 1 sono ridotti proporzionalmente al volume delle importazioni non realizzate. 2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue: ri = (0,75*ΣΑi – Ii)/ΣΑi in cui: “ri ” rappresenta la riduzione applicabile al massimale d'importazione dell'importatore i, per il gruppo di prodotti in questione, nel periodo contingentale n + 1; “ΣΑi ” rappresenta la somma dei quantitativi coperti dalle autorizzazioni contingentate per il gruppo di prodotti in questione concesse all'importatore tradizionale i nel periodo contingentale n – 1; “Ii ” rappresenta la somma delle importazioni effettivamente realizzate dall'importatore i del gruppo di prodotti in questione nel periodo contingentale n – 1. Articolo 14 1.   Se l'autorizzazione contingentata che non è stata restituita dopo sei mesi dal suo rilascio o coperta da una corrispondente dichiarazione giurata, conformemente all'articolo 12, resta inutilizzata alla fine del periodo contingentale n – 1, i massimali d'importazione dell'importatore per il gruppo di prodotti in questione nel periodo contingentale n + 1 sono ridotti proporzionalmente al volume delle autorizzazioni contingentate inutilizzate. 2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue: Ri = ΣUi/ΣΑi in cui: “Ri ” rappresenta la riduzione applicabile al massimale d'importazione dell'importatore i, per il gruppo di prodotti in questione, nel periodo contingentale n + 1; “ΣUi ” rappresenta la somma dei quantitativi inutilizzati coperti dalle autorizzazioni contingentate per il gruppo di prodotti in questione concesse all'importatore i nel periodo contingentale n – 1; “ΣΑi ” rappresenta la somma dei quantitativi coperti da autorizzazioni contingentate concesse all'importatore i, per il gruppo di prodotti interessato, nel periodo contingentale n – 1.»; 6) all'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 non si applicano durante i tre periodi contingentali immediatamente successivi al periodo transitorio.»; 7) l'allegato IV è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IV Dichiarazione giurata Importatore: Stato membro dell'UE: Partita IVA: Persona di contatto: Telefono: E-mail: Il sottoscritto conferma con il presente documento che, nonostante i migliori sforzi, non è stato possibile recuperare dalle autorità della Federazione russa le autorizzazioni contingentate inutilizzate elencate di seguito. Autorizzazione contingentata 1: Autorizzazione contingentata n.: Data di rilascio dell'autorizzazione contingentata: Importatore (nome, paese, partita IVA): Esportatore (nome, paese, partita IVA): Autorizzazione contingentata 2 ecc.: Il sottoscritto dichiara solennemente che il contenuto della dichiarazione giurata di cui sopra è, a quanto gli consta, veritiero ed esatto e che nessuna delle informazioni fornite è falsa. Luogo/Data Firma»
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