Art. 1
In vigore dal 20 apr 2016
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato:
1)
all' sono aggiunti i seguenti punti 43 e 44:
«43.
“strategia di base di controllo delle emissioni” (di seguito “BES”), una strategia di controllo delle emissioni che è operativa per tutto l'intervallo di regimi e di carico del veicolo se non viene attivata una strategia ausiliaria di controllo delle emissioni;
44.
“strategia ausiliaria di controllo delle emissioni” (di seguito “AES”), una strategia di controllo delle emissioni che si attiva e sostituisce o modifica una BES per un determinato scopo e in risposta a una serie di condizioni ambientali o di funzionamento specifiche e che resta attiva finché tali condizioni perdurano.»;
2)
all'articolo 3, paragrafo 10, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente testo:
«Fino a tre anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 4, e quattro anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 715/2007 si applicano le seguenti disposizioni:»;
3)
all'articolo 3, paragrafo 10, il testo di cui alla lettera a) è sostituito dal seguente testo:
«Le prescrizioni di cui all'allegato IIIA, punto 2.1, non si applicano.»;
4)
all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti punti 11 e 12:
«11.
Il costruttore deve inoltre fornire una documentazione ampliata con le seguenti informazioni:
a)
informazioni sul funzionamento di tutte le AES e le BES, compresa una descrizione dei parametri che sono modificati da una AES e le condizioni limite di funzionamento dell'AES, nonché indicazioni sulle AES o BES che sono probabilmente attive alle condizioni delle procedure di prova descritte nel presente regolamento;
b)
una descrizione della logica di controllo del sistema di alimentazione, delle strategie di fasatura e dei punti di commutazione in tutte le modalità di funzionamento.
12.
La documentazione ampliata di cui al punto 11 rimarrà strettamente riservata. A discrezione dell'autorità di omologazione, essa può essere conservata dall'autorità di omologazione o dal fabbricante. Qualora sia il fabbricante a conservare la documentazione, essa è identificata e datata dall'autorità di omologazione dopo essere stata visionata e approvata. L'autorità di omologazione deve potervi accedere al momento del rilascio dell'omologazione o in ogni altro momento durante il periodo di validità dell'omologazione.»;
5)
l'allegato I, appendice 6, è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
6)
l'allegato IIIA è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:646:oj#art-1