Art. 1

In vigore dal 20 apr 2016
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato: 1) all' sono aggiunti i seguenti punti 43 e 44: «43. “strategia di base di controllo delle emissioni” (di seguito “BES”), una strategia di controllo delle emissioni che è operativa per tutto l'intervallo di regimi e di carico del veicolo se non viene attivata una strategia ausiliaria di controllo delle emissioni; 44. “strategia ausiliaria di controllo delle emissioni” (di seguito “AES”), una strategia di controllo delle emissioni che si attiva e sostituisce o modifica una BES per un determinato scopo e in risposta a una serie di condizioni ambientali o di funzionamento specifiche e che resta attiva finché tali condizioni perdurano.»; 2) all'articolo 3, paragrafo 10, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente testo: «Fino a tre anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 4, e quattro anni dopo le date specificate all'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 715/2007 si applicano le seguenti disposizioni:»; 3) all'articolo 3, paragrafo 10, il testo di cui alla lettera a) è sostituito dal seguente testo: «Le prescrizioni di cui all'allegato IIIA, punto 2.1, non si applicano.»; 4) all'articolo 5 sono aggiunti i seguenti punti 11 e 12: «11. Il costruttore deve inoltre fornire una documentazione ampliata con le seguenti informazioni: a) informazioni sul funzionamento di tutte le AES e le BES, compresa una descrizione dei parametri che sono modificati da una AES e le condizioni limite di funzionamento dell'AES, nonché indicazioni sulle AES o BES che sono probabilmente attive alle condizioni delle procedure di prova descritte nel presente regolamento; b) una descrizione della logica di controllo del sistema di alimentazione, delle strategie di fasatura e dei punti di commutazione in tutte le modalità di funzionamento. 12. La documentazione ampliata di cui al punto 11 rimarrà strettamente riservata. A discrezione dell'autorità di omologazione, essa può essere conservata dall'autorità di omologazione o dal fabbricante. Qualora sia il fabbricante a conservare la documentazione, essa è identificata e datata dall'autorità di omologazione dopo essere stata visionata e approvata. L'autorità di omologazione deve potervi accedere al momento del rilascio dell'omologazione o in ogni altro momento durante il periodo di validità dell'omologazione.»; 5) l'allegato I, appendice 6, è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; 6) l'allegato IIIA è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:646:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo