Art. 3
In vigore dal 19 apr 2016
Le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che sospende la presentazione delle domande per il contingente recante il numero d'ordine 09.4032.
Per l'anno 2016, le domande di titolo per il contingente temporaneo sono ricevibili a partire dal primo lunedì o dal primo martedì successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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