Art. 53

Modifiche delle operazioni dei beneficiari

In vigore dal 15 apr 2016
Modifiche delle operazioni dei beneficiari 1.   Gli Stati membri possono stabilire norme in merito alle modifiche delle operazioni presentate dai beneficiari e approvate dalle autorità competenti. Prima di presentare la richiesta di pagamento finale, e in ogni caso prima del controllo in loco che precede il pagamento finale, il beneficiario deve essere autorizzato a presentare modifiche dell'operazione inizialmente approvata, purché esse non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme, siano debitamente giustificate, comunicate entro i termini stabiliti dalle autorità nazionali e da esse approvate. 2.   Gli Stati membri possono consentire che modifiche di minore entità entro i limiti dell'importo inizialmente approvato del sostegno ammissibile possano essere attuate senza autorizzazione preventiva, a condizione che non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione e i suoi obiettivi generali. In particolare, gli Stati membri possono autorizzare trasferimenti finanziari tra le azioni che rientrano nell'ambito di un'operazione già approvata fino a un massimo del 20 % degli importi inizialmente approvati per ogni azione, purché non venga superato l'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Nei loro programmi di sostegno gli Stati membri possono prevedere altre modifiche di minore entità che possono essere attuate senza approvazione preventiva.
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Art. 53 Regolamento (UE) 2016/1149 — Modifiche delle operazioni dei beneficiari | Portale Normativo