Art. 5

Costi ammissibili e modalità di rimborso per le operazioni di informazione e di promozione

In vigore dal 15 apr 2016
Costi ammissibili e modalità di rimborso per le operazioni di informazione e di promozione Fatte salve le disposizioni dell' del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli del presente regolamento, gli Stati membri stabiliscono norme che definiscono le azioni ammissibili e i rispettivi costi ammissibili. Le suddette norme sono definite in modo tale da garantire il conseguimento degli obiettivi dei regimi di cui all' del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le suddette norme prevedono in particolare il pagamento sulla base di tabelle standard dei costi unitari calcolati conformemente all' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 o sulla base di documenti giustificativi che devono essere presentati dai beneficiari.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2016/1149 — Costi ammissibili e modalità di rimborso per le operazioni di informazione e di promozione | Portale Normativo