Art. 15

Reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie

In vigore dal 15 apr 2016
Reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie 1.   Il reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente dello Stato membro, di cui all', paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è ammissibile al sostegno a condizione che lo Stato membro: a) comunichi alla Commissione, nel quadro della presentazione del programma nazionale di sostegno o di un'eventuale modifica di detto programma, l'elenco degli organismi nocivi oggetto di tale attività, nonché la sintesi di un piano strategico collegato elaborato dalla propria autorità competente; b) ottemperi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio (9). 2.   Nel corso di un determinato esercizio finanziario, le spese di reimpianto per ragioni sanitarie o fitosanitarie non superano il 15 % della spesa annua complessiva sostenuta per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti nello Stato membro interessato durante lo stesso esercizio finanziario. 3.   Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per la perdita di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.
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