Art. 60

Potere di concedere deroghe

In vigore dal 14 apr 2016
Potere di concedere deroghe 1.   Le autorità di regolamentazione possono, su richiesta del titolare o del potenziale titolare di un impianto di generazione, del pertinente gestore di sistema o del pertinente TSO, concedere ai titolari o ai potenziali titolari di impianti di generazione di energia, ai pertinenti gestori di sistema o ai pertinenti TSO di derogare da una o più disposizioni del presente regolamento per gruppi di generazione nuovi ed esistenti, in conformità agli articoli da 61 a 63. 2.   Ove applicabile in uno Stato membro, le deroghe possono essere concesse e revocate in conformità agli articoli da 61 a 63 da autorità diverse dall'autorità di regolamentazione.
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Art. 60 Regolamento (UE) 2016/631 — Potere di concedere deroghe | Portale Normativo