Art. 32

Procedura per i gruppi di generazione dei tipi B e C

In vigore dal 14 apr 2016
Procedura per i gruppi di generazione dei tipi B e C 1.   Ai fini della comunicazione di esercizio per la connessione di ogni nuovo gruppo di generazione dei tipi B e C, il titolare dell'impianto di generazione trasmette al pertinente gestore di sistema un documento del gruppo di generazione («PGMD») corredato di una dichiarazione di conformità. Per ogni gruppo di generazione appartenente a un dato impianto di generazione si trasmette un PGMD distinto e indipendente. 2.   Il formato del PGMD e le informazioni che deve riportare sono specificati dal pertinente gestore di sistema. Il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di richiedere che il titolare dell'impianto di generazione includa nel PGMD i seguenti elementi: a) la prova dell'esistenza di un accordo sulla protezione e sulle impostazioni di controllo che interessano il punto di connessione tra il pertinente gestore di sistema e il titolare dell'impianto di generazione; b) una dichiarazione di conformità dettagliata; c) i dati tecnici dettagliati del gruppo di generazione che interessano la connessione alla rete come specificato dal pertinente gestore di sistema; d) i certificati delle apparecchiature rilasciati da un certificatore autorizzato relativi ai gruppi di generazione, ove siano addotti come parte della dimostrazione di conformità; e) per i gruppi di generazione di tipo C, i modelli di simulazione ai sensi dell', paragrafo 6, lettera c); f) le relazioni delle prove di conformità che dimostrano le prestazioni in regime stazionario e dinamico come prescritto dai capi 2, 3 e 4 del titolo IV, compreso l'uso di valori reali rilevati durante la prova, con il grado di dettaglio richiesto dal pertinente gestore di sistema; e g) gli studi che dimostrano le prestazioni in regime stazionario e dinamico come prescritto dai capi 5, 6 o 7 del titolo IV, con il grado di dettaglio richiesto dal pertinente gestore di sistema. 3.   Il pertinente gestore di sistema, al ricevimento di un PGMD completo e soddisfacente, rilascia al titolare dell'impianto di generazione una comunicazione definitiva di esercizio. 4.   Il titolare dell'impianto di generazione informa il pertinente gestore di sistema o l'autorità competente dello Stato membro in merito alla disattivazione permanente di un gruppo di generazione in conformità alla legislazione nazionale. 5.   Se del caso, il pertinente gestore di sistema assicura che la messa in esercizio e la disattivazione di gruppi di generazione di tipo B e di tipo C possano essere comunicati per via elettronica. 6.   Gli Stati membri possono disporre che il PGMD sia rilasciato da un certificatore autorizzato.
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Art. 32 Regolamento (UE) 2016/631 — Procedura per i gruppi di generazione dei tipi B e C | Portale Normativo