Art. 29

Disposizioni generali

In vigore dal 14 apr 2016
Disposizioni generali 1.   Il titolare dell'impianto di generazione dimostra al pertinente gestore di sistema di aver rispettato i requisiti di cui al titolo II del presente regolamento completando con successo la procedura di comunicazione di esercizio per la connessione di ciascun gruppo di generazione di cui agli articoli da 30 a 37. 2.   Il pertinente gestore di sistema chiarisce e rende pubblici i dettagli della procedura di comunicazione di esercizio.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2016/631 — Disposizioni generali | Portale Normativo