Art. 22
Requisiti per i parchi di generazione di tipo D
In vigore dal 14 apr 2016
Requisiti per i parchi di generazione di tipo D
I parchi di generazione di tipo D soddisfano i requisiti di cui all' ad eccezione del paragrafo 2, lettera b), e dei paragrafi 6 e 7, all' ad eccezione del paragrafo 2, all' ad eccezione del paragrafo 3, all', all' ad eccezione del paragrafo 2, lettera a), e all'.
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