Art. 17

Requisiti per i gruppi di generazione sincroni di tipo B

In vigore dal 14 apr 2016
Requisiti per i gruppi di generazione sincroni di tipo B 1.   I gruppi di generazione sincroni di tipo B soddisfano i requisiti di cui all', eccettuato il paragrafo 2, lettera b), e all'. 2.   I gruppi di generazione sincroni di tipo B soddisfano i seguenti requisiti aggiuntivi in relazione alla stabilità della tensione: a) per quanto riguarda la capability della potenza reattiva, il pertinente gestore di sistema ha la facoltà di specificare la capacità di un gruppo di generazione sincrono di fornire potenza reattiva; b) per quanto riguarda il sistema di controllo della tensione, un gruppo di generazione sincrono è dotato di un sistema permanente di controllo automatico dell'eccitazione in grado di fornire tensione costante sui morsetti dell'alternatore seguendo un setpoint selezionabile senza instabilità sull'intero range operativo del gruppo di generazione sincrono. 3.   Per quanto riguarda la robustezza, i gruppi di generazione sincroni di tipo B sono in grado di fornire il ripristino della potenza attiva post-guasto. Il pertinente TSO specifica l'ampiezza e i tempi per il ripristino della potenza attiva.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2016/631 — Requisiti per i gruppi di generazione sincroni di tipo B | Portale Normativo