Art. 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 1370/2013
In vigore dal 11 apr 2016
Modifiche del regolamento (UE) n. 1370/2013
Il regolamento (UE) n. 1370/2013 è modificato come segue:
1)
gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«Articolo 5
Aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli destinati alle scuole e di latte destinato alle scuole, misure educative di accompagnamento e costi correlati
1. L'aiuto dell'Unione per il finanziamento di misure educative di accompagnamento, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 15 % delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
2. L'aiuto totale dell'Unione per i costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, non supera il 10 % delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano il livello massimo di aiuto dell'Unione per categoria di costi correlati sotto forma di percentuale delle ripartizioni definitive annuali degli Stati membri o di percentuale dei costi dei prodotti interessati.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. L'importo di aiuto dell'Unione per il componente lattiero-caseario dei prodotti di cui all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non supera i 27 EUR/100 kg.
4. L'aiuto di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è assegnato a ciascuno Stato membro conformemente al presente paragrafo e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
A decorrere dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023 le ripartizioni indicative dell'aiuto, di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per ciascuno Stato membro sono stabilite nell'allegato I. Durante tale periodo alla Croazia non si applica l'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
A decorrere dal 1o agosto 2023 la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano, sulla base dei criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 le ripartizioni indicative destinate a ciascuno Stato membro dell'aiuto di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), di tale regolamento. Ciascuno Stato membro riceve tuttavia almeno 290 000 EUR di aiuto dell'Unione per la distribuzione di ortofrutticoli destinati alle scuole e almeno 193 000 EUR di aiuto dell'Unione per la distribuzione di latte destinato alle scuole, secondo quanto definito all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Successivamente la Commissione valuta almeno a scadenza triennale se tali ripartizioni indicative restino coerenti con i criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Se necessario, la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano nuove ripartizioni indicative.
Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del presente regolamento.
5. Qualora uno Stato membro non abbia presentato, per un determinato anno, una richiesta di aiuto dell'Unione a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure abbia richiesto solo parte della propria ripartizione indicativa di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione riassegna tale ripartizione indicativa o la relativa parte non richiesta agli Stati membri che le hanno comunicato di voler utilizzare più della propria ripartizione indicativa.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per effettuare tale riassegnazione, che si basa sui criteri di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 ed è limitata in funzione del livello di utilizzo della ripartizione definitiva dell'aiuto dell'Unione, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, da parte dello Stato membro interessato nell'anno scolastico terminato prima della domanda annuale di aiuto dell'Unione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.
6. Sulla base delle domande presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 23 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ogni anno la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la ripartizione definitiva dell'aiuto per gli ortofrutticoli destinati alle scuole e per il latte destinato alle scuole tra gli Stati membri partecipanti entro i limiti stabiliti nell'articolo 23 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tenendo conto dei trasferimenti di cui all'articolo 23 bis, paragrafo 4, di tale regolamento.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del presente regolamento.»;
2)
è inserito l'allegato seguente:
«ALLEGATO I
RIPARTIZIONI INDICATIVE
per il periodo dal 1o agosto 2017 al 31 luglio 2023
(ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma)
Stato membro
Ripartizione indicativa per gli ortofrutticoli destinati alle scuole
Ripartizione indicativa per il latte destinato alle scuole
Belgio
3 367 930
1 650 729
Bulgaria
2 093 779
1 020 451
Repubblica ceca
3 123 230
1 600 707
Danimarca
1 807 661
1 460 645
Germania
19 696 932
9 404 154
Estonia
439 163
700 309
Irlanda
1 757 779
900 398
Grecia
3 218 885
1 550 685
Spagna
12 932 647
6 302 784
Francia
22 488 086
12 625 577
Croazia
1 360 232
800 354
Italia
16 711 302
8 003 535
Cipro
290 000
500 221
Lettonia
633 672
700 309
Lituania
900 888
1 032 456
Lussemburgo
290 000
193 000
Ungheria
3 029 587
1 756 776
Malta
290 000
193 000
Paesi Bassi
5 431 641
2 401 061
Austria
2 238 064
1 100 486
Polonia
11 639 985
10 204 507
Portogallo
3 283 397
2 220 981
Romania
6 866 848
10 399 594
Slovenia
554 020
320 141
Slovacchia
1 708 720
900 398
Finlandia
1 599 047
3 824 689
Svezia
2 854 972
8 427 723
Regno Unito
19 391 534
9 804 331
Totale
150 000 000
100 000 000 »
3)
l'allegato è numerato come «allegato II».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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