Art. 4
In vigore dal 11 apr 2016
1. Non appena gli accordi o le decisioni di cui all' sono conclusi o adottati, le organizzazioni di produttori, le associazioni e le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano tali accordi o decisioni all'autorità competente dello Stato membro che ha la più alta percentuale di volume stimato della produzione lattiera disciplinata da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi:
a)
il volume di produzione stimato oggetto dell'accordo o della decisione;
b)
il periodo di applicazione previsto.
2. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all', le organizzazioni di produttori, le associazioni o le organizzazioni interprofessionali interessate comunicano il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni all'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. A norma del regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (10) gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo;
b)
entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all', gli accordi e le decisioni attuati nel corso di tale periodo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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