Art. 1
In vigore dal 11 apr 2016
Il regolamento (UE) n. 224/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 3, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla fornitura di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della CAR, destinate unicamente al sostegno o all'uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR, in coordinamento con Minusca, a condizione che siano state preventivamente notificate al comitato delle sanzioni.»;
2)
all'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che:
a)
commettono o sostengono atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Repubblica centrafricana, compresi gli atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica o il processo di stabilizzazione e riconciliazione o che alimentano la violenza;
b)
violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 54 dell'UNSCR 2127 (2013) o che hanno venduto, fornito o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali nella Repubblica centrafricana, o che sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali nella Repubblica centrafricana;
c)
sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione o nell'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario, a seconda dei casi, o che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nella Repubblica centrafricana, compresi gli atti che comportano violenza sessuale, attacchi alle popolazioni civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, alle scuole e agli ospedali, nonché i sequestri e i trasferimenti forzati;
d)
reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati nella Repubblica centrafricana, in violazione del diritto internazionale applicabile;
e)
forniscono sostegno a gruppi armati o a reti criminali mediante l'illecito sfruttamento o commercio di risorse naturali, compresi diamanti, oro, fauna selvatica e suoi prodotti, nella o dalla Repubblica centrafricana;
f)
impediscono l'inoltro di aiuti umanitari alla Repubblica centrafricana, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari nella Repubblica centrafricana;
g)
sono coinvolti nella pianificazione, nella direzione, nel patrocinio o nell'esecuzione di attacchi contro missioni delle Nazioni Unite o la presenza di forze di sicurezza internazionali, comprese Minusca, le missioni dell'Unione e le operazioni francesi che le sostengono;
h)
sono a capo di un'entità designata dal comitato delle sanzioni o hanno fornito sostegno a, o hanno agito per conto, a nome o sotto la direzione di una persona, di un'entità o di un organismo designati dal comitato delle sanzioni o di un'entità posseduta o controllata da una persona, un'entità o un organismo designati.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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