Art. 15

Non applicazione di determinate disposizioni

In vigore dal 7 apr 2016
Non applicazione di determinate disposizioni Per gli accordi quadro stipulati prima del 28 aprile 2016, gli Stati membri possono decidere di non applicare l', paragrafo 2, gli o 13 per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non hanno la facoltà di cui al primo comma per le modifiche degli accordi quadro concordate dopo il 28 aprile 2016 e che comporterebbero un aumento della capacità assegnata o una proroga della durata dell'accordo quadro.
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