Art. 11
Adeguamento della capacità quadro nell'accordo quadro
In vigore dal 7 apr 2016
Adeguamento della capacità quadro nell'accordo quadro
1. Il gestore dell'infrastruttura riesamina periodicamente l'accordo quadro con i richiedenti al fine di valutare la capacità quadro. I richiedenti informano senza indugio il gestore dell'infrastruttura di qualsiasi intenzione definitiva di non utilizzare in tutto o in parte la capacità quadro.
2. Se nel corso della programmazione annuale il richiedente non chiede la concessione di tracce ferroviarie sulla base dell'accordo quadro, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, il gestore dell'infrastruttura riduce di conseguenza la capacità quadro per l'orario di servizio in corso, a meno che il richiedente non motivi senza indugio la mancata richiesta delle tracce ferroviarie e le ragioni addotte vadano oltre la volontà del richiedente.
3. Il gestore dell'infrastruttura definisce e pubblica nel prospetto informativo della rete i requisiti riguardanti la quota di capacità quadro da utilizzare dalle parti degli accordi quadro. Tale quota è adeguata tenuto conto della capacità utilizzata sulla linea. In caso contrario l'organismo di regolamentazione può chiedere la modifica della quota.
Qualora la parte dell'accordo non abbia intenzione di utilizzare tale quota di capacità quadro durante un periodo superiore a un mese, essa ne informa il gestore dell'infrastruttura senza indugio e con almeno un mese di anticipo.
Qualora la parte dell'accordo non utilizzi in tutto o in parte la capacità quadro per un periodo superiore a un mese e non abbia informato il gestore dell'infrastruttura con almeno un mese di anticipo della sua intenzione di non utilizzarla, il gestore dell'infrastruttura riduce la capacità assegnata a tale parte per l'orario di servizio in corso, a meno che tale mancato utilizzo della capacità non sia dovuto a cause che sfuggono al controllo della parte. Il gestore dell'infrastruttura può ridurre la capacità quadro assegnata a tale parte per l'orario di servizio successivo a quello in corso.
Il gestore dell'infrastruttura offre a un richiedente la capacità quadro nonostante un eventuale diritto della parte dell'accordo di chiedere tale capacità conformemente alle disposizioni in materia di richieste ad hoc di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.
4. All'atto di offrire una nuova capacità quadro a un richiedente, il gestore dell'infrastruttura prende in considerazione ogni eventuale mancato utilizzo di capacità quadro o mancata richiesta di tracce ferroviarie sulla base di un accordo quadro e le relative motivazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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