Art. 10

Coordinamento delle richieste confliggenti di tracce ferroviarie nell'ambito di accordi quadro nel corso della procedura di programmazione

In vigore dal 7 apr 2016
Coordinamento delle richieste confliggenti di tracce ferroviarie nell'ambito di accordi quadro nel corso della procedura di programmazione 1.   Qualora, a causa di un conflitto con un accordo quadro esistente, le richieste di tracce ferroviarie non possano essere soddisfatte, in conformità alla programmazione di cui all'articolo 45 della direttiva 2012/34/UE, il gestore dell'infrastruttura avvia una prima fase di coordinamento in conformità all'articolo 46 di detta direttiva. Tale coordinamento deve essere svolto anche nei casi in cui le parti dell'accordo quadro abbiano volontariamente rinunciato o apportato modifiche alle proprie fasce orarie. Se il gestore dell'infrastruttura non riesce a conciliare le richieste, esso valuta gli accordi quadro e le richieste di tracce ferroviarie in conformità ai criteri di cui ai paragrafi 2 e 3. Qualora, sulla base di tali criteri, le tracce ferroviarie richieste consentano un utilizzo migliore dell'infrastruttura, e le entrate supplementari generate dall'assegnazione di tali tracce ferroviarie compensino almeno le possibili penali di cui all', causate da una modifica o risoluzione di uno o più accordi quadro esistenti, il gestore dell'infrastruttura chiede la modifica degli accordi quadro esistenti per l'orario di servizio successivo. 2.   Il gestore dell'infrastruttura tiene conto dei seguenti criteri: a) la modifica non comprometterebbe la redditività del modello aziendale del richiedente titolare della capacità quadro né il modello economico di un contratto di servizio pubblico; b) la modifica non comprometterebbe la redditività del modello aziendale del gestore dell'infrastruttura se esso gestisce unicamente la linea in questione; c) l'accordo quadro ha un rendimento minore se valutato secondo i criteri di priorità applicati per l'assegnazione delle tracce ferroviarie nella procedura di programmazione conformemente alle norme in materia di assegnazione della capacità di cui all'articolo 39 della direttiva 2012/34/UE, comprese quelle istituite a norma degli articoli 47 e 49 della direttiva 2012/34/UE; d) la capacità totale posseduta o chiesta da un richiedente sulla linea interessata è significativa; e) le legittime esigenze commerciali del richiedente che abbia dimostrato la propria effettiva intenzione nonché di essere in grado di utilizzare la capacità richiesta nell'accordo quadro; f) la lunghezza del servizio, compresi i percorsi su altre reti, di una delle richieste confliggenti è significativamente più breve rispetto a quella dell'altra; g) la durata rimanente dell'accordo quadro o del piano aziendale è breve e tutti gli investimenti, o gran parte di essi, sono stati ammortizzati. Gli Stati membri possono stabilire un ordine di importanza di tali criteri nel quadro dell'assegnazione della capacità di cui all'articolo 39 della direttiva 2012/34/UE 3.   Fatta salva l'autorizzazione dell'organismo di regolamentazione, il gestore dell'infrastruttura può decidere di introdurre criteri aggiuntivi a quelli di cui alle lettere da a) a g). Se il gestore dell'infrastruttura decide di attribuire un peso diverso ai criteri, la ponderazione di tali criteri è autorizzata dall'organismo di regolamentazione. 4.   Per il traffico transfrontaliero, i gestori dell'infrastruttura interessati possono congiuntamente decidere di applicare criteri supplementari e di modificarne il peso. 5.   In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, il gestore dell'infrastruttura può decidere che, in caso di richieste confliggenti di tracce ferroviarie, sia alle richieste di tracce nell'ambito di un accordo quadro sia a tutte le altre richieste di tracce si applichino le norme di assegnazione della capacità di cui all'articolo 39 della direttiva 2012/34/UE, inclusi i criteri di priorità applicati nell'ambito della procedura di programmazione annuale in conformità agli articoli 47 e 49 della direttiva 2012/34/UE. Qualora il gestore dell'infrastruttura decida in tal senso, e qualora non sia possibile conciliare le richieste confliggenti dopo un primo coordinamento come da paragrafo 1, si applicano anche qui le norme di assegnazione della capacità di cui all'articolo 39 della direttiva 2012/34/UE, inclusi i criteri di priorità stabiliti conformemente agli articoli 47 e 49 della direttiva 2012/34/UE. Se il gestore dell'infrastruttura decide di applicare il presente paragrafo, lo dichiara in modo trasparente nell'accordo quadro.
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