Art. 1
Privilegi PBN nell'ambito dell'abilitazione al volo strumentale
In vigore dal 6 apr 2016
Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:
1)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Privilegi PBN nell'ambito dell'abilitazione al volo strumentale
1. I piloti possono volare in conformità alle procedure di navigazione PBN solo dopo aver ottenuto privilegi PBN quale visto all'abilitazione al volo strumentale («IR»).
2. Un pilota ottiene i privilegi PBN se soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a)
il pilota ha completato con successo un corso di istruzione teorica comprendente la PBN, conformemente alla norma FCL.615 dell'allegato I (parte FCL);
b)
il pilota ha completato con successo un corso di addestramento al volo comprendente la PBN, conformemente alla norma FCL.615 dell'allegato I (parte FCL);
c)
il pilota ha completato con successo un test di abilitazione conformemente all'appendice 7 dell'allegato I (parte FCL) oppure un test di abilitazione o i controlli di professionalità conformemente all'appendice 9 dell'allegato I (parte FCL).
3. I requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), si considerano soddisfatti qualora l'autorità competente ritenga che la competenza acquisita, mediante l'addestramento o la familiarità con le operazioni PBN, sia equivalente alla competenza acquisita grazie ai corsi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) e il pilota dimostri tale competenza, in modo soddisfacente per l'esaminatore, in occasione dei controlli di professionalità o del test di abilitazione di cui al paragrafo 2, lettera c).
4. In seguito al superamento del test di abilitazione o dei controlli di professionalità di cui al paragrafo 2, lettera c), una nota relativa alla valida dimostrazione della competenza nella navigazione BPN viene inserita nel registro del pilota o in un registro equivalente e firmata dall'esaminatore che ha condotto il test o i controlli.
5. I piloti titolari di un'abilitazione IR senza privilegi PBN possono volare solo su rotte ed effettuare solo avvicinamenti che non richiedano privilegi PBN e, entro il 25 agosto 2020, per il rinnovo della loro abilitazione IR non devono essere richiesti elementi PBN; dopo tale data verranno richiesti privilegi PBN per ogni abilitazione IR.»;
2)
all'articolo 10 bis è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Le organizzazioni di addestramento dei piloti garantiscono che, entro il 25 agosto 2020, i corsi di addestramento IR che esse offrono comprendano l'addestramento per l'acquisizione dei privilegi PBN in conformità ai requisiti di cui all'allegato I (parte FCL).»;
3)
all'articolo 12 il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del presente regolamento fino all'8 aprile 2017, ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciato da un paese terzo che partecipa ad operazioni non commerciali di aeromobili come precisato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) o c) del regolamento (CE) n. 216/2008. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali decisioni.»;
4)
gli allegati I e VII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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