Art. 1
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
In vigore dal 5 apr 2016
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato:
1)
l'articolo 139 è sostituito dal seguente:
«Articolo 139
1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per l'ammissione temporanea a norma dell'articolo 141.
2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell'articolo 141 all'atto dell'appuramento del regime di ammissione temporanea.»;
2)
all'articolo 141, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
varcare la frontiera del territorio doganale dell'Unione in una delle seguenti situazioni:
i)
se è applicabile una deroga all'obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato in conformità delle norme speciali di cui all'articolo 135, paragrafo 5, del codice;
ii)
se le merci sono considerate dichiarate per la riesportazione in conformità dell'articolo 139, paragrafo 2, del presente regolamento;
iii)
se le merci sono considerate dichiarate per l'esportazione in conformità dell'articolo 140, paragrafo 1, del presente regolamento.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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