Art. 2

In vigore dal 5 apr 2016
Gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di merci oggetto del certificato di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato del presente regolamento unicamente se tale certificato rilasciato dall'autorità competente di Singapore e il certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda sono stati rilasciati dopo il 26 aprile 2016.
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