Art. 4

Comunicazione alla Commissione

In vigore dal 1 apr 2016
Comunicazione alla Commissione La comunicazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1272/2009 è effettuata entro le ore 16.00 (ora di Bruxelles) del termine per la presentazione delle offerte di cui all' del presente regolamento, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009. In deroga all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1272/2009, se uno Stato membro non comunica alla Commissione un'offerta ricevibile entro i termini di cui al primo comma, si considera che abbia trasmesso alla Commissione una comunicazione recante l'indicazione «nulla».
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Art. 4 Regolamento (UE) 2016/482 — Comunicazione alla Commissione | Portale Normativo