Art. 5
Impiego del sistema ERRU
In vigore dal 1 apr 2016
Impiego del sistema ERRU
1. All'atto di scambiarsi informazioni tramite il sistema ERRU, le autorità competenti seguono le procedure di cui all'allegato VIII del presente regolamento.
2. Gli Stati membri consentono ai propri organismi di controllo incaricati dei controlli su strada l'accesso alla funzionalità «Verifica della licenza comunitaria» del sistema ERRU.
3. Per i casi in cui vi siano diversi organi di controllo nazionali coinvolti nei controlli su strada, lo Stato membro decide a quali di loro debba essere consentito l'accesso di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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