Art. 2

Definizioni

In vigore dal 1 apr 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento e in aggiunta alle definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1071/2009, si intende per: a)   «ERRU (European Registers of Road Transport Undertakings)»: un sistema di interconnessione dei registri elettronici nazionali, istituito a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1071/2009; b)   «interfaccia asincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con un nuovo collegamento HTTP; c)   «ricerca generale»: un messaggio di richiesta di uno Stato membro indirizzato a tutti gli altri Stati membri; d)   «sistema centrale»: il sistema d'informazione che consente l'inoltro (routing) dei messaggi ERRU tra gli Stati membri; e)   «CAP»: certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1071/2009; f)   «Stato membro dell'infrazione»: lo Stato membro in cui un'impresa di trasporto ha commesso un'infrazione; g)   «Stato membro di stabilimento»: lo Stato membro in cui un'impresa di trasporto è stabilita; h)   «sistema nazionale»: il sistema di informazione istituito in ciascun Stato membro per l'emissione, il trattamento e la risposta a messaggi ERRU; i)   «interfaccia sincrono»: il processo con cui un messaggio in risposta a una richiesta viene restituito con lo stesso collegamento HTTP usato per la richiesta; j)   «Stato membro richiedente»: lo Stato membro che emette una richiesta o una notifica inoltrata poi agli Stati membri destinatari; k)   «Stato membro destinatario»: lo Stato membro cui è diretta la richiesta o la notifica ERRU.
Storico versioni

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