Art. 1
In vigore dal 23 mar 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:
1)
all'articolo 14, i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«2. I dati sono segnalati in base alla metodologia applicata al calcolo del coefficiente di leva finanziaria come coefficiente alla fine del trimestre.
3. Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore all'1,5 %;
b)
la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore al 2,0 %.
Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.
4. Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, a prescindere dal fatto che la loro quota di derivati soddisfi o no le condizioni previste al paragrafo 3.
Non si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.
5. Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 15, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a)
il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 300 milioni di EUR;
b)
il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 500 milioni di EUR.
Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.»;
2)
all'articolo 14, il paragrafo 6 è soppresso;
3)
l'allegato X del regolamento (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento;
4)
l'allegato XI del regolamento (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:428:oj#art-1