Art. 1

In vigore dal 23 mar 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato: 1) all'articolo 14, i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «2.   I dati sono segnalati in base alla metodologia applicata al calcolo del coefficiente di leva finanziaria come coefficiente alla fine del trimestre. 3.   Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore all'1,5 %; b) la quota dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 7, è superiore al 2,0 %. Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile. 4.   Gli enti per i quali il valore nozionale totale dei derivati di cui all'allegato XI, parte II, punto 9, è superiore a 10 miliardi di EUR segnalano le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 14, a prescindere dal fatto che la loro quota di derivati soddisfi o no le condizioni previste al paragrafo 3. Non si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile. 5.   Gli enti sono tenuti a segnalare le informazioni di cui all'allegato XI, parte II, punto 15, nel periodo di segnalazione successivo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 300 milioni di EUR; b) il volume dei derivati su crediti di cui all'allegato XI, parte II, punto 10, è superiore a 500 milioni di EUR. Si applicano i criteri di inclusione di cui all'articolo 4, tranne il primo comma, lettera b), del presente paragrafo, nel qual caso gli enti iniziano a segnalare le informazioni dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva a quella in cui hanno superato la soglia applicabile.»; 2) all'articolo 14, il paragrafo 6 è soppresso; 3) l'allegato X del regolamento (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento; 4) l'allegato XI del regolamento (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.
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