Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 mar 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 165/2014. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «tachigrafo digitale» o «tachigrafo di prima generazione», un tachigrafo digitale diverso da un tachigrafo intelligente; 2) «dispositivo esterno del GNSS», un dispositivo comprendente il ricevitore GNSS, quando l'unità elettronica di bordo non è un'unità singola, nonché gli altri componenti necessari per proteggere la comunicazione dei dati sulla posizione al resto dell'unità elettronica di bordo; 3) «fascicolo informativo», il fascicolo completo, in forma elettronica o cartacea, contenente tutte le informazioni fornite dal fabbricante o dal suo mandatario all'autorità di omologazione ai fini dell'omologazione di un tachigrafo o di un suo componente, compresi i certificati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, i risultati delle prove di cui all'allegato 1C del presente regolamento, nonché disegni, fotografie e altri documenti pertinenti; 4) «fascicolo di omologazione», il fascicolo informativo, in formato elettronico o cartaceo, più i documenti aggiunti dall'autorità di omologazione al fascicolo informativo nello svolgimento delle proprie funzioni, compresa la scheda di omologazione CE del tachigrafo o di un suo componente aggiunta alla fine della procedura di omologazione; 5) «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui è elencato il contenuto numerato del fascicolo di omologazione, che ne identifica tutte le parti pertinenti. Il formato di tale documento distingue le fasi successive della procedura di omologazione CE, incluse le date delle revisioni e degli aggiornamenti del fascicolo; 6) «dispositivo di diagnosi precoce remota», le dotazioni dell'unità elettronica di bordo utilizzate per svolgere controlli su strada mirati; 7) «tachigrafo intelligente» o «tachigrafo di seconda generazione», un tachigrafo digitale conforme agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, nonché all'allegato 1C del presente regolamento; 8) «componente del tachigrafo» o «componente», uno dei seguenti elementi: l'unità elettronica di bordo, il sensore di movimento, la carta tachigrafica, il foglio di registrazione, il dispositivo esterno del GNSS e il dispositivo di diagnosi precoce remota; 9) «autorità di omologazione», l'autorità di uno Stato membro preposta all'omologazione del tachigrafo o dei suoi componenti, alla procedura di autorizzazione, al rilascio e, se del caso, alla revoca delle schede di omologazione, che agisce in qualità di punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri e che garantisce che i fabbricanti adempiano i loro obblighi relativamente alla conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2016/799 — Definizioni | Portale Normativo