Art. 5

Costi ammissibili

In vigore dal 15 mar 2016
Costi ammissibili 1.   Il finanziamento dell'Unione può coprire tutti i costi diretti necessari per l'attuazione delle azioni ammissibili di cui all', compresi l'acquisto, la preparazione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione di beni e servizi effettuati nell'ambito di tali azioni. 2.   Possono essere coperti a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 anche i costi indiretti sostenuti dalle organizzazioni partner. 3.   Il finanziamento dell'Unione può altresì coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del sostegno di emergenza fornito ai sensi del presente regolamento. 4.   Il finanziamento dell'Unione per azioni di sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili. 5.   Possono essere ammissibili al finanziamento dell'Unione le spese sostenute da un'organizzazione partner prima della data di presentazione della domanda di finanziamento.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2016/369 — Costi ammissibili | Portale Normativo