Art. 1

In vigore dal 10 mar 2016
Il regolamento (CE) n. 692/2008 è così modificato: 1) All' sono aggiunti i seguenti punti 41 e 42: «41.   “emissioni reali di guida (RDE)”: le emissioni di un veicolo nelle condizioni d'uso normali; 42.   “sistema portatile di misura delle emissioni (PEMS)”: un sistema portatile di misura delle emissioni che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IIIA, appendice 1;» 2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 10: «10.   Il costruttore si assicura che, per l'intera durata di vita utile di un veicolo omologato a norma del regolamento (CE) n. 715/2007, le emissioni, misurate in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato IIIA del presente regolamento ed emesse durante una prova RDE effettuata in conformità a tale allegato, non superino i valori ivi previsti. L'omologazione a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 può essere rilasciata solo se il veicolo è parte di una famiglia di prove PEMS convalidate conformemente all'appendice 7 dell'allegato IIIA. Fino all'adozione di valori specifici per i parametri CFpollutant nella tabella di cui al punto 2.1. dell'allegato IIIA del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni: a) le prescrizioni di cui al punto 2.1 dell'allegato IIIA del presente regolamento si applicano solo successivamente all'adozione di valori specifici per i parametri CFpollutant nella tabella di cui al punto 2.1. dell'allegato IIIA del presente regolamento; b) le altre prescrizioni dell'allegato IIIA, in particolare per quanto riguarda le prove RDE da effettuare e i dati da registrare e rendere disponibili, si applicano esclusivamente alle nuove omologazioni a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 rilasciate dopo il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'allegato IIIA nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; c) le prescrizioni dell'allegato IIIA non si applicano alle omologazioni rilasciate ai piccoli costruttori quali definiti all', paragrafo 32, del presente regolamento; d) qualora le prescrizioni di cui alle appendici 5 e 6 dell'allegato IIIA siano soddisfatte solo per uno dei due metodi di valutazione dei dati descritti nelle medesime, si seguono le procedure di seguito riportate: i) si esegue un'ulteriore prova RDE; ii) se tali prescrizioni sono nuovamente soddisfatte solo per uno dei due metodi, l'analisi della completezza e della normalità è registrata per entrambi i metodi e il calcolo prescritto all'allegato IIIA, punto 9.3, può essere limitato al metodo per il quale i requisiti di completezza e normalità sono soddisfatti. I dati relativi ad entrambe le prove RDE e all'analisi della completezza e della normalità sono registrati e resi disponibili per esaminare la differenza tra i risultati dei due metodi di valutazione dei dati; e) la potenza alle ruote del veicolo di prova è determinata misurando la coppia sul mozzo della ruota oppure dalla portata massica di CO2 utilizzando le linee CO2 specifiche del veicolo (“Velines”), conformemente all'allegato IIIA, appendice 6, punto 4.» 3) All'articolo 6, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le prescrizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 sono considerate soddisfatte se tutte le condizioni seguenti sono rispettate: a) sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo10; b) sono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento; c) per i veicoli omologati in conformità ai requisiti dei limiti d'emissione Euro 5 di cui alla tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007, il veicolo è stato omologato conformemente ai regolamenti UN/ECE n. 83, serie di modifiche 06, n. 85, n. 101, serie di modifiche 01 e, per i veicoli ad accensione spontanea, al regolamento n. 24, parte III, serie di modifiche 03; d) per i veicoli omologati in conformità ai requisiti dei limiti d'emissione Euro 6 di cui alla tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007, il veicolo è stato omologato conformemente ai regolamenti UN/ECE n. 83, serie di modifiche 07, n. 85 e relativi supplementi, n. 101, revisione 3 (compresa la serie di modifiche 01 e i relativi supplementi) e, per i veicoli ad accensione spontanea, al regolamento n. 24, parte III, serie di modifiche 03.» 4) L'allegato I, punto 2.4.1., figura I.2.4, è modificato come segue: a) sono inserite le seguenti righe dopo la riga che inizia con «Massa del particolato e numero di particelle (Prova di tipo 1)»: «Gas inquinanti, RDE (Prova di tipo 1A) Sì Sì Sì Sì (4) Sì (entrambi i carburanti) Sì (entrambi i carburanti) Sì (entrambi i carburanti) Sì (entrambi i carburanti) Sì (entrambi i carburanti) Sì (entrambi i carburanti) Sì — — Numero di particelle, RDE (Prova di tipo 1A) (6) Sì — — — Sì (entrambi i carburanti) Sì (entrambi i carburanti) Sì (entrambi i carburanti) Sì (entrambi i carburanti) — Sì (entrambi i carburanti) Sì — —» b) È aggiunta la seguente nota esplicativa: «(6) La prova RDE per determinare il numero di particelle si applica solo ai veicoli per i quali sono definiti limiti d'emissione Euro 6 in termini di numero di particelle nella tabella 2 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 715/2007.» 5) È inserito un nuovo allegato IIIA come stabilito nell'allegato del presente regolamento.
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