Art. 1
Elementi
In vigore dal 10 mar 2016
Elementi
Gli elementi da inserire nella banca dati del SID relativamente alle categorie di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97 sono:
a)
gli elementi comuni a tutte le categorie di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 515/97:
—
riferimento del caso,
—
informazioni di base relative al caso,
—
documenti pertinenti allegati;
b)
elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera a), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
specifiche delle merci,
—
documenti,
—
informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,
—
azioni,
—
indicatori del rischio,
—
sezione riservata alle osservazioni;
c)
elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera b), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
specifiche dei mezzi di trasporto,
—
documenti,
—
tappe dell'itinerario,
—
azioni,
—
indicatori del rischio,
—
sezione riservata alle osservazioni;
d)
elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera c), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
dati delle imprese implicate,
—
documenti,
—
azioni,
—
indicatori del rischio,
—
sezione riservata alle osservazioni;
e)
elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera d), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
dati delle persone implicate,
—
documenti,
—
azioni,
—
indicatori del rischio,
—
sezione riservata alle osservazioni;
f)
elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera e), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
specifiche delle tendenze in materia di frode,
—
indicatori del rischio;
g)
elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera f), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
specifiche delle competenze disponibili;
h)
elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera g), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,
—
azioni,
—
indicatori del rischio;
i)
elementi supplementari per la categoria di cui all'articolo 24, lettera h), del regolamento (CE) n. 515/97:
—
informazioni sul sequestro, il blocco o la confisca,
—
azioni,
—
indicatori del rischio.
L'allegato fornisce maggiori dettagli su tali elementi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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