Art. 1

Frequenza di notifica dei CSM

In vigore dal 10 mar 2016
Frequenza di notifica dei CSM I vettori trasmettono al repertorio CSM i CSM completi generati, raccolti o mantenuti nei loro registri elettronici al massimo 24 ore dopo l'iscrizione del CSM nel proprio registro elettronico. La trasmissione dei CSM storici conformemente all'articolo 18 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 515/97 è effettuata entro 24 ore da quando nel registro elettronico del vettore è stato generato o raccolto il primo CSM che stabilisce che il container è destinato ad essere introdotto nel territorio doganale dell'Unione.
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