Art. 244
Campo di applicazione della parte VI
In vigore dal 9 mar 2016
Campo di applicazione della parte VI
1. La presente parte si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio.
2. Essa si applica fatti salvi:
a)
il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (63);
b)
eventuali misure nazionali adottate, pubblicate e rese accessibili al pubblico dagli Stati membri per limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia basate su considerazioni diverse da quelle legate alla sanità animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:429:oj#art-244