Art. 244

Campo di applicazione della parte VI

In vigore dal 9 mar 2016
Campo di applicazione della parte VI 1.   La presente parte si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da un paese terzo o territorio. 2.   Essa si applica fatti salvi: a) il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (63); b) eventuali misure nazionali adottate, pubblicate e rese accessibili al pubblico dagli Stati membri per limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia basate su considerazioni diverse da quelle legate alla sanità animale.
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Art. 244 Regolamento (UE) 2016/429 — Campo di applicazione della parte VI | Portale Normativo