Art. 33
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
In vigore dal 9 mar 2016
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano l'autorità di notifica:
a)
di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato o di una decisione di omologazione;
b)
di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito e sulle condizioni della notifica;
c)
di eventuali richieste di informazioni, ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità;
d)
a richiesta, delle attività di valutazione della conformità effettuate nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e relative al subappalto.
2. Ai sensi del presente regolamento, gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati, le cui attività di valutazione della conformità siano simili e coprano gli stessi apparecchi e accessori, informazioni pertinenti su questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.
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