Art. 26

Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati

In vigore dal 9 mar 2016
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1.   Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino i requisiti di cui all' e ne informa l'autorità di notifica. 2.   Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3.   Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata soltanto previo consenso del cliente. 4.   Gli organismi notificati tengono a disposizione dell'autorità di notifica i documenti relativi all'esame delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e al lavoro svolto da questi ultimi ai sensi degli allegati V, VII e VIII.
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