Art. 13

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 9 mar 2016
Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta: a) qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un DPI; b) qualsiasi operatore economico al quale essi abbiano fornito un DPI. Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dopo che è stato loro fornito un DPI e per dieci anni dopo che hanno fornito un DPI.
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