Art. 13
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 9 mar 2016
Identificazione degli operatori economici
Gli operatori economici indicano alle autorità di vigilanza del mercato che ne facciano richiesta:
a)
qualsiasi operatore economico che abbia loro fornito un DPI;
b)
qualsiasi operatore economico al quale essi abbiano fornito un DPI.
Gli operatori economici sono in grado di fornire le informazioni di cui al primo comma per dieci anni dopo che è stato loro fornito un DPI e per dieci anni dopo che hanno fornito un DPI.
Storico versioni
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