Art. 38

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 9 mar 2016
Coordinamento degli organismi notificati La Commissione provvede affinché sia istituito un sistema appropriato di coordinamento e di cooperazione tra organismi notificati a norma del presente regolamento, che funzioni correttamente sotto forma di gruppo di coordinamento di organismi notificati per gli impianti a fune. Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.
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