Art. 34
Obblighi operativi degli organismi notificati
In vigore dal 9 mar 2016
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati da III a VII.
2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del sottosistema o del componente di sicurezza in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione.
Nel farlo, rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità del sottosistema o del componente di sicurezza alle disposizioni del presente regolamento.
3. Qualora un organismo notificato riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato II o alle norme armonizzate corrispondenti o ad altre specifiche tecniche non siano stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato o un'approvazione.
4. Un organismo notificato che nel corso del controllo della conformità successivo al rilascio di un certificato o di un'approvazione riscontri che un sottosistema o un componente di sicurezza non è più conforme, chiede al fabbricante di adottare le misure correttive opportune e all'occorrenza sospende o ritira il certificato o l'approvazione.
5. Qualora non siano adottate misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati o le approvazioni, a seconda dei casi.
Storico versioni
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