Art. 27
Presunzione di conformità degli organismi notificati
In vigore dal 9 mar 2016
Presunzione di conformità degli organismi notificati
Qualora un organismo di valutazione della conformità dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume che sia conforme ai requisiti di cui all' nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprono tali requisiti.
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