Art. 5

Inchieste

In vigore dal 9 mar 2016
Inchieste 1.   In seguito alla pubblicazione dell’avviso di cui all’, paragrafo 6, la Commissione conduce un’inchiesta. 2.   La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per dar seguito a questo tipo di richiesta. Qualora si tratti di informazioni di interesse generale e non riservate ai sensi dell’, esse sono aggiunte al fascicolo non riservato secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo. 3.   Per quanto possibile, l’inchiesta è conclusa entro sei mesi dall’apertura. Tale termine può essere prorogato di altri tre mesi in circostanze eccezionali, quali un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi. 4.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all’, paragrafo 1, e, se del caso, procede alla loro verifica. 5.   Nell’inchiesta intesa a stabilire se l’aumento delle importazioni ha causato o minaccia di causare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell’industria dell’Unione, esaminando in particolare il tasso e l’entità dell’incremento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale incremento nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite e di occupazione. Tale elenco non è esaustivo e anche altri fattori pertinenti, quali scorte, prezzi, rendimento del capitale investito e flusso di cassa, possono essere presi in considerazione dalla Commissione nello stabilire l’esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. 6.   Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell’, paragrafo 7, lettera b), e i rappresentanti della Repubblica di Moldova possono esaminare, previa richiesta scritta, tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell’inchiesta, eccetto i documenti interni elaborati dalle autorità dell’Unione o quelli degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell’ e siano utilizzate dalla Commissione nell’ambito dell’inchiesta. Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sulle informazioni messe a disposizione della Commissione. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se esse sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie. 7.   La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell’inchiesta siano rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili. 8.   La Commissione garantisce, non appena posti in essere i necessari presupposti tecnici, l’accesso online protetto da password al fascicolo non riservato mediante la piattaforma online che essa gestisce e attraverso la quale sono diffuse tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell’. Al Parlamento europeo, agli Stati membri e alle parti interessate è garantito l’accesso a tale piattaforma. 9.   La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell’avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e abbiano dimostrato che i risultati dell’inchiesta potrebbero avere un’incidenza su di esse e che esistono motivi particolari per una loro audizione. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se sussistono particolari motivi. 10.   Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione o qualora lo svolgimento dell’inchiesta sia gravemente ostacolato, la Commissione può formulare conclusioni basate sui dati disponibili. Qualora rilevi che una parte interessata o un terzo le ha fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati disponibili. 11.   La Commissione comunica per iscritto alla Repubblica di Moldova l’apertura di un’inchiesta.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2016/400 — Inchieste | Portale Normativo