Art. 42
Notifica di informazioni da parte degli Stati membri
In vigore dal 9 mar 2016
Notifica di informazioni da parte degli Stati membri
Gli Stati membri notificano alla Commissione le loro disposizioni interne relative all’, lettere c) e d), le sanzioni di cui all’, paragrafo 3, e gli accordi bilaterali autorizzati dal presente regolamento. Le ulteriori modifiche di tali disposizioni sono notificate entro cinque giorni lavorativi.
Le informazioni comunicate dagli Stati membri sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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