Art. 34

Informazione del pubblico

In vigore dal 9 mar 2016
Informazione del pubblico La Commissione e lo Stato membro interessato informano in maniera coordinata il pubblico di qualunque decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indicano, in particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza.
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