Art. 31

Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio

In vigore dal 9 mar 2016
Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione dell' e degli articoli da 25 a 30.
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