Art. 31
Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio
In vigore dal 9 mar 2016
Informazione del Parlamento europeo e al Consiglio
La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione dell' e degli articoli da 25 a 30.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2016:399:oj#art-31