Art. 28
Procedura specifica nei casi che richiedono un’azione immediata
In vigore dal 9 mar 2016
Procedura specifica nei casi che richiedono un’azione immediata
1. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni.
2. Qualora decida di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro interessato ne informa contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all', paragrafo 1, compresi i motivi che giustificano il ricorso alla procedura di cui al presente articolo. Non appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri.
3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro può decidere di prorogare il controllo di frontiera alle frontiere interne per periodi rinnovabili non superiori a venti giorni. Nel prorogare tale periodo, lo Stato membro interessato tiene conto dei criteri di cui all', compresa una valutazione aggiornata della necessità e della proporzionalità della misura, nonché di eventuali nuovi elementi.
In caso di adozione di una decisione di proroga, le disposizioni dell', paragrafi 4 e 5, si applicano mutatis mutandis e la consultazione ha luogo senza indugio dopo la notifica della decisione di proroga alla Commissione e agli Stati membri.
4. Fatto salvo l', paragrafo 4, la durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle eventuali proroghe di cui al paragrafo 3 del presente articolo, non è superiore a due mesi.
5. La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo delle notifiche effettuate a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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