Art. 2
In vigore dal 1 mar 2016
1. L'autorità competente monitora e verifica, con procedura automatizzata, se la notifica ricevuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 è conforme ai requisiti previsti all' del presente regolamento e all' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione (4).
2. Il gestore della sede di negoziazione è informato prontamente, con procedura automatizzata, qualora la notifica non sia stata trasmessa entro il termine stabilito all' del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 o qualora la notifica trasmessa sia incompleta.
3. L'autorità competente trasmette all'ESMA, con procedura automatizzata, la notifica completa ed accurata dello strumento finanziario in conformità all'.
Il giorno successivo al ricevimento della notifica dello strumento finanziario a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'ESMA riunisce, con procedura automatizzata, le notifiche ricevute da ciascuna autorità competente.
4. L'ESMA monitora e verifica, con procedura automatizzata, la completezza e l'accuratezza della notifica inviata dall'autorità competente e la relativa conformità ai criteri e al formato indicati nella tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378.
5. L'ESMA informa prontamente l'autorità competente, con procedura automatizzata, qualora la notifica non sia stata trasmessa entro il termine stabilito all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 o qualora la notifica trasmessa sia incompleta.
6. L'ESMA pubblica sul proprio sito web, con procedura automatizzata, l'elenco completo delle notifiche in un formato elettronico leggibile informaticamente e scaricabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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