Art. 1

In vigore dal 1 mar 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato: 1) all' è aggiunta la lettera g) seguente: «g) le ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.»; 2) è inserito il seguente capo 7 ter: «CAPO 7 ter SCHEMA E FREQUENZA DELLE SEGNALAZIONI RIGUARDANTI ULTERIORI METRICHE DI CONTROLLO DELLA LIQUIDITÀ SU BASE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA Articolo 16 ter 1.   Ai fini della segnalazione di informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell'articolo 415, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono, con frequenza mensile, le informazioni seguenti: a) le informazioni specificate nell'allegato XVIII conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIX; b) le informazioni specificate nell'allegato XX conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XXI. 2.   In deroga al paragrafo 1, un ente può segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità con frequenza trimestrale purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l'ente non fa parte di un gruppo con filiazioni o enti imprese madri aventi sede in giurisdizioni diverse da quella della sua autorità competente; b) il rapporto tra il totale di bilancio individuale dell'ente e la somma dei totali di bilancio individuali di tutti gli enti nel rispettivo Stato membro è inferiore all'1 % per i due anni consecutivi precedenti l'anno della segnalazione; c) le attività totali dell'ente, calcolate in conformità con la direttiva 86/635/CEE del Consiglio (*1), sono inferiori a 30 miliardi di EUR. Ai fini della lettera b), i dati del totale di bilancio per il calcolo del rapporto sono basati sui dati di fine anno sottoposti a revisione contabile per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni. 3.   In adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, il primo mese per il quale devono essere segnalate informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità è aprile del 2016. (*1)  Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).»;" 3) all'articolo 18 è aggiunto il seguente sesto comma: «In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per i mesi da aprile 2016 a ottobre 2016 compresi, la data d'invio prevista per la segnalazione mensile delle ulteriori metriche di controllo della liquidità è il trentesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni.»; 4) gli allegati da XVIII a XXI sono aggiunti conformemente al testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.
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